Lo Statuto
Statuto del Circolo Astrofili Veronesi “Antonio Cagnoli”
Articolo 1: È costituito in Verona il Circolo Astrofili Veronesi "A. Cagnoli" (C.A.V.), che si riunisce in Parona (VR), Piazza Vittoria, 10, presso il Centro di Incontro della Circoscrizione 2° Nord Ovest.
Articolo 2: Finalità del C.A.V.
Il C.A.V. è un'associazione culturale senza fini di lucro, a struttura democratica ed aperta anche ai non soci, apolitica ed apartitica, ispirata alla normativa sugli Enti non commerciali, che persegue i seguenti scopi:
· costituire punto di incontro degli appassionati di astronomia di Verona e provincia, per agevolarne la reciproca conoscenza e l'aggiornamento culturale tramite attività mirate alla pratica amatoriale dell'astronomia;
· promuovere la diffusione dell'astronomia amatoriale, sia nell'ambito scolastico di ogni ordine e grado che fra i cittadini, tramite iniziative aperte al pubblico, autonomamente programmate o svolte in concomitanza di manifestazioni indette da altre Organizzazioni, o in regime di convenzione con Enti Pubblici;
· collaborare con Enti e persone nella realizzazione di strutture ed attività del settore, nonché nell'effettuazione di ricerche, studi ed esperienze dirette ad acquisire dati tecnici e scientifici od a produrre relazioni, progetti e documentazioni dei quali dotare il C.A.V.;
· svolgere azione di sensibilizzazione verso gli Enti Pubblici e la cittadinanza per un'adeguata tutela del cielo stellato e promuovere azioni di salvaguardia dei siti adibiti all'osservazione;
· agire in sintonia con l'Unione Astrofili Italiani (U.A.I.) e costituirne punto di riferimento per Verona e provincia;
Articolo 3: I Soci
1. Al C.A.V. possono iscriversi, senza limiti di età, le persone fisiche che ne facciano richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo. I Soci sono titolari dei diritti e doveri descritti nel presente Statuto e hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i principi di democraticità. L'iscrizione al C.A.V. si perfeziona con il versamento della quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea, ed implica l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni del Circolo. 2. I criteri di esclusione sono indicati nell'Articolo 14.
3. L'anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Non è ammessa la partecipazione alla vita associativa (iscrizione) per periodi inferiori ad un anno sociale. La quota associativa non è trasmissibile e non dà luogo a rimborso in caso di cessazione anticipata della qualità di Socio.
4. I Soci sono tenuti a rinnovare annualmente l'iscrizione tramite la corresponsione della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno, pena il decadimento della qualità di Socio. Per i Soci decaduti e per i Soci nuovi iscritti, la quota associativa è dovuta nella misura intera annuale indipendentemente dalla data di reiscrizione/prima iscrizione.
5. L'assemblea può stabilire quote associative agevolate per talune categorie e fasce sociali. La qualifica di Socio Onorario può essere assegnata, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, a Soci che si siano particolarmente distinti in ambito scientifico o per altri meriti di particolare rilievo. Tale qualifica esonera il Socio dal pagamento della quota associativa
6. Le prestazioni fornite dai Soci nel quadro delle finalità del Circolo sono gratuite. Nessun compenso da parte di terzi può essere direttamente ricevuto a titolo personale dal Socio agente. Il Circolo può tuttavia provvedere al rimborso delle sole spese vive, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute dal Socio per lo svolgimento di attività programmate dal Circolo.
Articolo 4: Gli organi
1. Sono Organi del C.A.V.:
· l'Assemblea dei Soci;
· il Presidente;
· il Consiglio Direttivo;
· i Revisori dei Conti.
2. Le cariche sociali elettive (Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti) non sono in alcun modo remunerate, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle funzioni.
3. Non possono essere eletti a cariche sociali i Soci che non siano in regola con le quote sociali o non abbiano compiuto il 18° anno di età.
Articolo 5: L’Assemblea dei Soci
1. Modalità di convocazione
a) L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del C.A.V. in seduta ordinaria, di massima entro il mese di gennaio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta e da svolgere e comunicazioni varie. Viene convocata in seduta straordinaria quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o sia richiestada almeno un quinto dei Soci o dal Consiglio Direttivo.
b) La convocazione si effettua con un preavviso di giorni quindici per l'Assemblea ordinaria e di giorni dieci per quella straordinaria, mediante inviti scritti ai Soci ed avvisi affissi in sede. Gli avvisi e gli inviti devono specificare la data, l'ora di prima e seconda convocazione, la sede di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. L'O.d.G. prevede necessariamente un periodo per "Varie ed eventuali".
2. Competenze
a) L'Assemblea dei Soci è competente a:
· approvare il bilancio consuntivo e le relazioni sulle attività svolte e da svolgere, presentati del Consiglio Direttivo e dal Presidente;
· approvare o modificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo, dopo un periodo di sperimentazione pratica;
· stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote annuali di iscrizione;
· deliberare su altre eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci; a tal fine, affinché possano costituire aggiornamento dell'O.d.G. del lavori dell'Assemblea, le proposte dei Soci devono prevenire per iscritto al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa;
· esprimersi in tema di ricorsi a provvedimenti disciplinari (Articolo 14), di varianti allo Statuto (Articolo 15) e di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento (vedi Articolo 17).
b) L'Assemblea dei Soci inoltre:
· elegge ogni due anni gli Organi Sociali (di cui all'Articolo 4);
· nelle situazioni di cui all'Articolo 16, definisce struttura, competenze e termini temporali degli organi provvisori di gestione.
3. Svolgimento dell'Assemblea
a) In sede di Assemblea, hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota sociale e di età superiore ai 18 anni. Il voto dei Soci assenti può essere espresso tramite delega scritta rilasciata ad altro Socio. È ammesso un numero massimo di due deleghe per Socio partecipante.
b) L'Assemblea è valida:
- in prima convocazione, se presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, quando sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
c) Ove non diversamente indicato, l'Assemblea, purché valida, delibera per alzata di mano ed a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati.
d) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo in carica, o da un proprio presidente eletto al momento dell'Assemblea stessa se è previsto il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'Assemblea nomina un fiduciario per la verbalizzazione dei lavori. Il verbale è approvato dall'Assemblea al termine della seduta e custodito nel Registro dei Verbali del Circolo.
e) Nelle sessioni in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea nomina da uno a tre scrutatori per la distribuzione, la raccolta e lo spoglio delle schede. Egli dà comunicazione all'Assemblea dei risultati. L'elezione alle cariche sociali avviene a scheda segreta.
f) È cura del Consiglio Direttivo predisporre quanto necessario per il regolare svolgimento dell'Assemblea e delle eventuali elezioni.
Articolo 6: Candidature ed assunzione delle cariche sociali
1. In vista della scadenza dei mandati, il Consiglio Direttivo (o l'organo di gestione provvisoria di cui all'Articolo 16) raccoglie proposte e candidature per gli incarichi di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti. Tali candidature vengono rese note ai Soci con congruo anticipo, se possibile, e comunque presentate dal Presidente uscente o suo delegato in sede di Assemblea. In assenza di candidature in numero adeguato, valgono la norme di cui all'Articolo 16.
2. Le candidature sono individuali e riferite ad una precisa carica sociale.
3. L'effettiva assunzione delle cariche da parte degli eletti (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti) è subordinata all'esplicita accettazione da parte degli stessi. L'accettazione deve avvenire senza riserve, ed essere manifestata, eventualmente tramite delegato, in sede di Assemblea.
4. I Soci che durante l'anno sociale subentrano a Membri del Consiglio Direttivo od a Revisori dei conti manifestano la loro accettazione al Consiglio Direttivo.
Articolo 7: Il Consiglio Direttivo
1. È l'organo collegiale cui spetta la funzione decisionale nell’ambito del Circolo per quanto non di competenza dell'Assemblea, e che è titolare del mandato fiduciario dell'Assemblea. È composto da sette consiglieri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri:
· il Presidente del Circolo;
· il Vice Presidente del Circolo, che subentra al Presidente qualora, nel corso del mandato, quest'ultimo risulti dimissionario, o indisponibile o impedito per periodi superiori a trenta giorni;
· il Segretario Cassiere del Circolo;
· l'incaricato dell'aggiornamento e custodia del Registro dei Verbali.
3. Al Consiglio Direttivo, in particolare, compete:
· stabilire il programma delle attività sociali interne e delle attività didattico-culturali a favore di terzi;
· autorizzare le spese e definire i rimborsi da richiedere per prestazioni a favore di terzi;
· sottoporre il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
· stabilire una ripartizione degli incarichi e delle responsabilità tra i membri del Consiglio Direttivo stesso;
· assumere i provvedimenti disciplinari di cui all'Articolo 14.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, con diritto di voto. In sua assenza è presieduto dal Vice Presidente o dal membro più anziano partecipante.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce con periodicità di massima mensile, o su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due membri di esso rivolta al Vice Presidente. Tali riunioni sono valide se almeno sei membri del Consiglio (compreso eventualmente il Presidente) sono presenti di persona. Alle riunioni può partecipare con diritto di voto il Presidente.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei membri presenti. Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo formano oggetto di sintetico verbale che viene inserito nel Registro dei Verbali.
7. Qualora nel corso del mandato, per indisponibilità prolungata o dimissioni, vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i Soci che nelle elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti dopo l'eletto (in caso di parità di voti prevale l'età anagrafica) e vi permangono fino alla fine del mandato. In caso di Soci candidati non eletti, si applicano le norme di cui all'Articolo 16.
Articolo 8: Il Presidente
1. Resta in carica due anni e può essere rieletto.
2. È il rappresentante legale del Circolo verso terzi e titolare della responsabilità amministrativa della gestione del Circolo in solido con il Segretario Cassiere di cui all'Articolo 9.
3. Nelle gestione del Circolo, il Presidente:
· firma la corrispondenza e gli atti che impegnino comunque il Circolo;
· mantiene i contatti con Enti ed Autorità, in prima persona o tramite delegati che agiscono a suo nome sulla base di direttive vincolanti;
· partecipa come membro di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, che può convocare e cui presiede, se presente;
· svolge funzioni di promozione, coordinazione ed indirizzo complessivo delle attività del Consiglio Direttivo in tema di programmazione didattica e tecnica e do scelte gestionali in genere.
4. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo:
· convoca e presiede l'Assemblea Sociale con le modalità e le eccezioni di cui all'Articolo 5;
· designa, tra i membri del Consiglio stesso o tra i Soci, collaboratori diretti cui attribuire la responsabilità organizzativa di specifiche attività sociali (attività pubbliche e/o didattiche, biblioteca, mezzi tecnici, notiziario periodico, ricerche, studi e progetti, aggiornamento del sito web, etc.); tali collaboratori rispondono della loro attività direttamente al Consiglio Direttivo (vedi Articolo 7);
· sanziona l'assunzione di impegni didattico-culturali verso terzi;
· commina i provvedimenti disciplinari di cui all'Articolo 14.
1. In caso di dimissioni, di indisponibilità o impedimento superiore a trenta giorni, viene sostituito dal Vice Presidente (vedi Articolo 7), fino alla nomina del successore in caso di dimissioni.
Articolo 9: Il Segretario-Cassiere
1. Predispone lo schema del bilancio secondo l'impostazione di cui all'Articolo 11 per essere annualmente sottoposto all'Assemblea dei Soci corredato della relazione dei Revisori.
2. Tiene aggiornati l'elenco e le schede dei Soci, la corrispondenza, la documentazione contabile ed il registro dei beni patrimoniali.
3. Custodisce la cassa del Circolo, il fondo di riserva, i timbri la carta intestata e le tessere in bianco.
4. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo.
Articolo 10: I Revisori dei Conti
1. Sono due Soci maggiorenni cui spetta la verifica dei libri contabili del C.A.V. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.
2. La verifica che avviene a premessa della presentazione del bilancio consuntivo annuale dà luogo ad una relazione all'Assemblea e all'annotazione dei risultati sul Registro dei Verbali del Circolo.
3. In caso di indisponibilità prolungata o dimissioni si applica il criterio di supplenza di cui all'Articolo 7.
Articolo 11: Il Fondo Comune ed il bilancio del C.A.V.
1. Il Fondo Comune del Circolo è costituito dalle entrate di cui all'Articolo 12 e dai beni mobili ed immobili di proprietà, acquistati o provenienti da donazioni o lasciti. Esso non può essere destinato ad altro uso se non quello per il quale è stato costituito o imposto per legge.
2. Il Fondo Comune concorre alla copertura dei rischi connessi alla obbligazioni assunte verso terzi dagli organi direttivi a nome del Circolo.
3. Il bilancio è composto da un rendiconto economico. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le entrate e le uscite secondo criteri di cassa. Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto tra i Soci, ma obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale (primo gennaio - 31 dicembre).
Articolo 12: Le entrate del Circolo
Sono costituite da:
· quote di iscrizione;
· proventi derivanti dalle attività sociali a favore di terzi o dalla cessione in uso a terzi di studi, relazioni, documenti di produzione e dotazione sociale;
· contributi, elargizioni, lasciti da parte di Enti pubblici e privati e da persone;
· redditi patrimoniali;
· vendita occasionale di materiali ed attrezzature.
Articolo 13: Responsabilità di gestione del C.A.V.
Ferma restando la responsabilità legale del Presidente per le obbligazioni assunte verso terzi, la responsabilità interna della gestione del Circolo in armonia con gli scopi statutari e le linee programmatiche approvate dall'Assemblea è assunta, nei confronti dell'Assemblea stessa, solidalmente da tutti i componenti del Consiglio Direttivo unitamente al Presidente.
Articolo 14: Provvedimenti disciplinari
1. Nei confronti dei Soci che, per fatti od omissioni, abbiano compromesso il prestigio o gli interessi del Circolo o di suoi singoli Organi e Soci, possono essere adottati provvedimenti disciplinari di:
· richiamo scritto;
· rifiuto del rinnovo del tesseramento.
2. I provvedimenti sono comminati dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo. Contro di essi è ammesso ricorso diretto all'Assemblea ordinaria dei Soci ed in essa discusso.
Articolo 15: Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato alla condizione che:
· la proposta di modifica sia posta all'O.d.G. dei lavori dell'Assemblea ed approvata da almeno due terzi dei presenti o rappresentati;
· i presenti o rappresentati siano nella misura di cui all'Articolo 5.
Articolo 16: Gestione di situazioni particolari
Qualora si verifichino situazioni che non trovino regolamentazione nelle presenti norme statutarie:
· nel corso della normale gestione, il Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti che ritiene necessari in armonia con le finalità e gli interessi del Circolo, riservandosi di darne comunicazione ai Soci alla prima occasione utile (riunioni informali settimanali) e comunque nel corso della prima Assemblea dei Soci;
· nel corso di Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, il Presidente (o il Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 5) inserisce all'O.d.G. proposte atte a garantire la continuità della gestione ed il ripristino della normalità. Se necessario, l'Assemblea nomina un gruppo di Soci provvisoriamente e collegialmente responsabile della gestione stessa indicando anche i limiti temporali della delega di gestione.
Articolo 17: riferimenti legge 383/2000
Il Circolo Astrofili Veronesi accoglie pienamente la legge 383/2000 e ne recepisce i riferimenti in tutte le sue iniziative.
Articolo 18: Scioglimento del C.A.V.
Lo scioglimento del C.A.V. può essere deliberato in Assemblea Ordinaria con la maggioranza di cui all’Articolo 5 o con Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci come richiesto dall’art. 21 del Codice Civile. Le eventuali attività e beni sociali seguiranno la destinazione presa dall'Assemblea stessa, destinando comunque il patrimonio ed il fondo comune ad altre organizzazioni non commerciali operanti nell'area dell'astronomia amatoriale.
Articolo 19
Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Statuto approvato dall’assemblea dei soci in data 16 Gennaio 2009 in seconda convocazione e con la maggioranza dei Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto; abroga il precedente datato 5/02/1999. E’ depositato presso l’Ufficio del Registro di Verona.
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